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Consulting S.r.l. - LEGALERESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE IN MATERIA DI SICUREZZA :
DI IMPIANTI ELETTRICI, GAS, ANTICENDIO DI RISCALDAMENTO EX LEGGE n° 46/90.
L’art. 10 1. Legge 46/90 prevede l’obbligo per il proprietario o il committente
di affidare il lavoro per la costruzione e la trasformazione degli impianti
ad impresa qualificata ed abilitata secondo Legge 46/90.
Nel caso in cui i prefati soggetti abbiano dato incarico ad imprese
diverse di quelle di cui sopra, la loro condotta sarà tale da configurare
una responsabilità civile o penale di tipo colposo in quanto imprudente
(scelta superficiale dell’impresa alla quale affidare i lavori); dello
stesso evento risponderà anche il titolare dell’impresa scelta per
non aver installato l’impianto a regola d’arte.
Qualora invece il proprietario abbia correttamente scelto l’impresa
per aver essa tutte le qualità previste dalla legge, eventuali responsabilità
ricadranno esclusivamente sul titolare della stessa qualora l’evento sia
connesso a comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti del medesimo.
I soggetti innanzi citati andranno esenti viceversa da responsabilità
soltanto qualora riescano a dimostrare che l’evento dannoso si sarebbe
verificato ugualmente, ovvero che le cause sopravvenute sono state da sole
sufficienti a determinare l’evento stesso (art. 41 c.p.)
Più in dettaglio si possono individuare
due
forme di responsabilità, una civile ed una penale (con riferimento
a quest’ultima ci si limita in tale sede ad analizzare quella colposa)
che
toccano tre soggetti: il proprietario, l’amministratore di condominio,
l’installatore.
1) Il proprietario: La responsabilità del proprietario nei confronti dei terzi danneggiati - responsabilità che non viene meno nell’ipotesi in cui egli abbia concesso in locazione la cosa - è disciplinata dall’art. 2051 c.c.che così dispone: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito”.Oltre al più generale ed oggettivo obbligo di vigilanza e custodia, fa poi capo al proprietario anche quello più specifico di compiere tutte le opere di riparazione e manutenzione necessarie alla conservazione del bene, con conseguente onere di risarcire tutti i danni causati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c.
2) L’amministratore di condominio: La legge attribuisce all’amministratore del condominio il compito “di curare la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio” e di “compiere gli atti conservativi dei diritti” ad esse inerenti (art. 1130 c.c.). Più in generale, spetta all’amministratore provvedere a tutte le incombenze relative ai servizi comuni per i quali egli assume la veste di custode con obbligo di vigilare sui medesimi garantendone la manutenzione e la funzionalità. Si evidenzia altresì che per le obbligazioni di risarcimento del danno risponderà anche il condominio, ovvero tutti i condomini.
3) L’installatore:
Con riferimento alla figura dell’installatore occorre distinguere tre
ipotesi:
a) installatore - appaltatore = è responsabile ai sensi e per
gli effetti della normativa prevista per il contratto di appalto dagli
art. 1655 ss. c.c.;
b) installatore - prestatore d’opera = è responsabile ai sensi
e per gli effetti della relativa normativa prevista per il contratto di
prestazione d’opera dagli artt. 2222 ss. c.c.;
c) installatore - dipendente del fabbricante o del venditore del bene
= è responsabile il fabbricante.
Trattasi di una ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde
da qualsiasi colpa del soggetto responsabile e che trova fondamento nel
c.d. “rischio d’impresa”: “ i padroni e i committenti
sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici
e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono abilitati”
(art. 2049 c.c.)
Le tre categorie di soggetti sopra indicate sono
responsabili anche penalmente per gli eventi scaturiti dalla propria negligenza.
in particolare si può individuare una responsabilità per
omissione ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, 2° comma c.p. che
così dispone: “non impedire un evento
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”;
ove pertanto i terzi risultino danneggiati e sia stato accertato il difetto
di controllo e/o vigilanza e/o di manutenzione dei precitati soggetti,
questi ultimi saranno tenuti a risponderne.
Premesso quanto sopra, si rileva che le disposizioni del codice penale
connesse con la presente trattazione debbono essere raggruppate in tre
diversi settori:
delitti colposi di comune pericolo (artt. 449 ss.), vale a dire i fatti che possono esporre a pericolo un numero rilevante e non determinato di persone pregiudicando in tal modo la sicurezza sociale.
delitti colposi contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 589 e 590 ) che si caratterizzano perché colpiscono un determinato soggetto e non presentano caratteristiche di diffusità propria dei disastri.
contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone (artt. 673 ss.) che ricomprendono quei comportamenti che non hanno provocato danni alle persone.
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